A decorrere dallanno 2020, lImposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dallart. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è stata abolita dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 738) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).
Pertanto, con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, secondo quanto disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020, viene abolita la TA.S.I. e viene istituita la nuova I.M.U. (Imposta Municipale Unica), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Il Comune di RE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23 Febbraio 2022 ha confermato per l’anno 2022 le aliquote e le detrazioni per la nuova I.M.U. nel modo seguente:
IMU:
? ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 5,00 per mille, utilizzata solo per le case di pregio iscritte a catasto con le categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
? ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI: 8,60 per mille
? DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00
? Importo minimo sotto il quale il versamento IMU non è dovuto: € 12,00
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:
E’ confermata la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (ad eccezione di quelli iscritti nelle categorie A/1, A/8, A/9) concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) (Legge N.160/2019, art.1 comma 747), nel rispetto dei seguenti requisiti:
• Il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
• Il comodatario (colui che riceve l’immobile in comodato) deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (residenza e dimora effettiva);
• Il comodante (colui che concede l’immobile in comodato) deve avere residenza anagrafica e dimora effettiva nello stesso Comune della casa concessa in comodato;
• Il comodante, oltre alla casa concessa in comodato, può possedere sul territorio nazionale solo un altro immobile uso abitativo, adibito a prima casa (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) comprensivo di pertinenze.
Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
La riduzione del 50% della base imponibile si applica anche agli immobili di interesse storico e artistico, nonché ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, ma solo per il periodo dell’anno durante il quale si trovano in questo stato.
NOVITA’ 2022:
1) Esenzione IMU "Beni merce" (art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) - A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
2) Riduzione IMU per i pensionati residenti all'estero (art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021 - Legge di Bilancio 2022) - Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
3) Abitazione principale (art. 5-decies del D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021) - La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo famigliare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo famigliare. La scelta dovrà essere comunicata per messo della presentazione della dichiarazione IMU al comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
4) Esenzione immobili cat. D/3 (art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020) - Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Il pagamento non dovrà più essere suddiviso in due codici tributo, poiché ai sensi della normativa vigente il gettito va assegnato interamente al Comune (ad eccezione degli immobili di categoria D).
Il versamento dell’imposta deve essere eseguito a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) disponibile presso le banche o gli uffici postali, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale (approvato con Decreto MEF del 23/11/2012) avente numero conto 17251281 intestato a COMUNE DI RE causale “Pagamento IMU” utilizzando i codici tributo sotto indicati.
Il codice Comune da indicare è H203 ; prestare la massima attenzione alla corretta indicazione di tale codice, in quanto un’indicazione errata comporta il versamento dell’imposta a favore di un altro Comune.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Tipologia immobili Codice IMU Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Immobili ad uso produttivo cat. D 3930
(eventuale incremento Comune) 3925
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (novità 2020) 3939 ====
Scadenze di versamento IMU 2022:
Acconto IMU, pari al 50% del dovuto: 16 giugno 2022
Saldo IMU, pari al restante 50%: 16 dicembre 2022
Pagamento in un’unica soluzione: 16 giugno 2022